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Assicurazione Auto Scaduta: come funziona il rinnovo e i 15 giorni di copertura garantita

dicembre 1 300x194È ormai noto ai più che un’automobile, per poter circolare liberamente sulla strada, deve essere coperta da una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Auto verso terzi, detta anche RC Auto. Circolare con l’assicurazione auto scaduta non è quindi un’opzione valida, se non per i primi 15 giorni in seguito alla data di scadenza.

Cosa fare quindi quando l’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto è scaduta? Come funzionano i 15 giorni di copertura garantita? E come fare per rinnovarla?

Cosa fare quando l’assicurazione auto è scaduta?

Può capitare che il mancato rinnovo del pagamento dell’assicurazione auto non sia un’azione intenzionale: a volte, infatti, si tratta semplicemente di una dimenticanza. Per evitare questo inconveniente è consigliabile conoscere sempre la data di scadenza della propria polizza: per farlo è sufficiente controllare i documenti rilasciati dalla propria compagnia assicurativa. È necessario sapere che ogni compagnia è tenuta ad inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale un preventivo per il rinnovo e l’Attestato di Rischio conseguito. 

Chi non ha a portata di mano i documenti della propria assicurazione, però, può visitare il sito del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale all’indirizzo www.ilportaledell’automobilista.it, dove è possibile verificare in autonomia lo stato della propria copertura assicurativa inserendo la targa del veicolo.

È bene ricordare anche che, per evitare l’inconveniente di ritrovarsi con la polizza auto scaduta, ConTe.it procede ad inviare al cliente l’Attestato di Rischio e l’offerta di rinnovo un mese prima della data di scadenza, così che il cliente possa rinnovare l’assicurazione comodamente da casa tramite carta di credito o bonifico bancario. Qualora fosse necessario cambiare alcuni dati della polizza sottoscritta, il cliente può poi anche decidere di comunicare con i consulenti di ConTe.it. 

Polizza auto già scaduta: cosa fare?

Che si tratti di una polizza con frazionamento annuale, semestrale o trimestrale, per i primi 15 giorni dopo la scadenza di ogni rata non è prevista alcuna sanzione amministrativa. Esiste infatti una finestra temporale di tolleranza durante la quale la compagnia assicurativa continua a garantire la copertura assicurativa, anche se non è ancora stato effettuato il nuovo pagamento.

Per legge, infatti, a partire dal Gennaio 2013, le compagnie di assicurazione non possono più rinnovare le polizze sottoscritte dai clienti automaticamente tramite tacito rinnovo, ma è necessario che il cliente dia il proprio consenso. Proprio per gestire al meglio il periodo della scelta del cliente è stata quindi necessaria un’estensione della copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza auto.

Assicurazione Auto scaduta 15 giorni: cosa c’è da sapere

Nei 15 giorni di tolleranza, stabiliti dall’art. 1901 comma 2 del Codice Civile e dall’art. 170 bis del Codice delle assicurazioni private, nonostante l’assicurazione auto sia scaduta, non si è soggetti a sanzioni. Ma non solo, quelle due settimane di tolleranza comportano anche la possibilità di essere coperti in caso di sinistro.

Si tratta quindi di 15 giorni aggiuntivi a tutti gli effetti che tutelano gli assicurati da dimenticanze dovute anche alla mancanza del tacito rinnovo. Chi contrae la polizza deve infatti volontariamente rinnovare con la propria compagnia di assicurazione o con un’altra, a ogni scadenza.

Infine, è necessario ricordare che la tolleranza dei 15 giorni è valida per la legislazione italiana e sul nostro territorio. Se ci si reca all’estero è necessario accertarsi di non essere prossimi alla scadenza e provvedere al rinnovo.

Questo periodo, inoltre, riguarda anche le automobili guidate da conducenti neopatentati.

Assicurazione Auto scaduta: tutte le sanzioni previste

Per chi circola con assicurazione auto scaduta dopo i 15 giorni di copertura garantita, l’articolo 193, comma 2, del Codice della Strada prevede una multa che varia tra gli 866€ e i 3.464€.

Se, in un periodo di due anni lo stesso soggetto viene multato per assicurazione scaduta per almeno due volte, inoltre, all’ultima infrazione fa seguito anche la sospensione della patente (da 1 a 2 mesi). In tal caso, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, il veicolo non è immediatamente restituito, ma è sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni (decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione). 

La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo. La sanzione per assicurazione auto scaduta può essere ridotta in due casi particolari, ossia:

  • Se il rinnovo della polizza RC Auto avviene entro 30 giorni dalla scadenza (15 giorni di tolleranza più altri 15 giorni);
  • Se entro 30 giorni il proprietario del veicolo decide di demolire e radiare il mezzo che è stato parcheggiato su strada pubblica sprovvisto di polizza RCA. Questa operazione deve essere dimostrata ed è possibile effettuarla soltanto previo versamento all’organo accertatore di una cauzione, pari all’importo minimo della multa.

Incidente senza assicurazione auto: cosa succede

Dopo i 15 giorni di copertura garantita, nel caso in cui non si provveda al rinnovo della polizza RC Auto e si venga coinvolti in un incidente stradale è necessario distinguere due situazioni:

  • Se il guidatore è responsabile dell’incidente stradale, è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada che si occupa di risarcire l’altro conducente coinvolto nel sinistro. In questo caso però il Fondo può rivalersi contro il conducente responsabile per recuperare la somma erogata a favore della vittima del sinistro;
  • Se, invece, il guidatore senza assicurazione è quello danneggiato, il risarcimento verrà erogato dalla compagnia assicurativa del responsabile civile. Diverse sentenze recenti infatti, hanno confermato che il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito altrui non è legato alla sottoscrizione da parte del guidatore danneggiato di una polizza assicurativa valida.

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