Varie

Novità previste per il Codice della Strada

Il 15 settembre scorso è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto “Semplificazioni” del 16 luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Molti sono stati gli interventi anche sul Codice della Strada. Di seguito quelli più significativi. 

Definizioni di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche

Strada urbana ciclabile. Strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi.

Corsia ciclabile. La cosiddetta bike lane, già introdotta con il Decreto “Rilancio”, è destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli ed è contraddistinta dal simbolo del velocipede. Adesso può essere impegnata, per brevi tratti, anche da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi, anche quando sono presenti fermate del bus, e può essere valicabile limitatamente alla necessità di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia, al di là di essa, “una fascia di sosta veicolare”.

Zona scolastica. Zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Nelle zone scolastiche urbane possono essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco (N.B.: queste limitazioni ed esclusioni non si applicano a scuolabus, ad autobus destinati al trasporto degli studenti o degli alunni, né a titolari di contrassegno invalidi). Le violazioni di obblighi, limitazioni e divieti previsti per le zone scolastiche sono sanzionate con una multa da 155€ a 624€, cui si aggiunge, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile

Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, contraddistinta dal simbolo del velocipede e delimitata mediante una striscia bianca discontinua, è idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli.

Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata

Previo provvedimento del sindaco, gli ausiliari del traffico potranno elevare multe in materia di sosta e fermata e disporre la rimozione dei veicoli.

Sempre previo provvedimento del sindaco, lo stesso potere, compreso quello di disporre la rimozione dei veicoli, è concesso anche ai dipendenti comunali, agli addetti alla pulizia delle strade e alla raccolta di rifiuti e ai dipendenti delle aziende municipalizzate dei trasporti (conducenti e controllori).

Gli addetti alla pulizia delle strade e alla raccolta di rifiuti e i dipendenti delle aziende municipalizzate dei trasporti potranno compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata sia se il veicolo ostacola il regolare svolgimento del loro lavoro (es. lo svuotamento di un cassonetto o il transito dei veicoli adibiti al servizio di linea) che se si trova in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza, funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

Il potere di elevare multe sarà concesso a persone senza precedenti penali e dopo il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, rivestirà la qualifica di pubblico ufficiale e potrà accertare le violazioni anche mediante l’uso della tecnologia digitale e di strumenti elettronici e fotografici.

Semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli e in materia di patenti di guida

Oltre che vetture disponibili in leasing, da ora in poi taxi e NCC potranno utilizzare anche vetture a noleggio a lungo termine.

Finora, ogni modifica delle caratteristiche dei veicoli comportava il cosiddetto collaudo (“Visita e Prova”) presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente. Con apposito decreto (da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative al Codice della Strada), il Ministero dei Trasporti indicherà quali tipologie di modifica (anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per persone con disabilità) non necessiteranno di visita e prova.

Inoltre, questo nuovo decreto da emanare:

– stabilirà le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione;

– indicherà i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, o a servizio di piazza, o a servizio di linea per trasporto di persone.

Nel corso del rinnovo della validità della patente di guida, la commissione medica locale rilascerà (eccezion fatta per chi deve sottoporsi ad accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo e subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni ostative presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Chi rinnova la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana di uno Stato extra UE o non appartenente allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro mesi 6 dalla data di riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente di guida secondo la procedura ordinaria.

Circolazione stradale

Modalità di circolazione “doppio senso ciclabile”. I comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire che su alcune strade con limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, o su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. Tale modalità di circolazione è individuata mediante apposita segnaletica.

Nei centri abitati, i comuni possono, con ordinanza del sindaco, consentire la circolazione dei velocipedi su corsie preferenziali di bus e taxi purché non siano presenti binari tranviari a raso e a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a metri 4,30.

I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle corsie ciclabili e sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Lungo le strade urbane, i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.

Lungo le strade urbane ciclabili, il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto a usare particolari cautele (e.g., mantenere distanza di sicurezza, andare a ridottissima velocità, se le circostanze lo richiedono). Le violazioni di tale disposizione saranno punite con una multa da 167€ a 661€.

Lungo le strade urbane a senso unico in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, in caso di difficoltà di incrocio, i velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile a doppio senso ciclabile hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli.

Tricicli oltre 250 cm3 in autostrada.  Cade il divieto di circolazione in autostrada (e sulle strade extraurbane principali nei quali è previsto) dei tricicli di cilindrata uguale o superiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente. 

Telecamere anche per sanzionare il divieto di accesso o di transito. Aumentano le situazioni in cui è consentito, alle forze di polizia, di non contestare immediatamente la violazione. Oltre alla velocità, al passaggio con semaforo rosso, al sorpasso, agli accessi alle ZTL, ai centri storici, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci e alla circolazione sulle corsie riservate, si aggiunge la circolazione sulle strade con accesso o transito vietato. Le apparecchiature per rilevare le violazioni dovranno essere omologate ai sensi di un apposito decreto del Ministero dei Trasporti. Decreto che stabilirà, inoltre, le condizioni per l’installazione e l’utilizzo delle telecamere per rilevare le violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno e in uscita delle suddette zone, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle stesse.

Gli autovelox potranno essere impiegati anche sulle strade urbane (di quartiere e locali) o su tratti di esse, previo decreto autorizzativo del Prefetto.

Sosta delle auto elettriche. Istituito il divieto di sosta presso le aree deputate a sosta e fermata dei veicoli elettrici. In caso di sosta dei veicoli elettrici a seguito del completamento della ricarica, potranno essere applicate delle tariffe di ricarica per scoraggiare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite di un’ora non si applicherà dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata. 

Almeno una colonnina di ricarica ogni 1.000 abitanti. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni”, i comuni dovranno disciplinare l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica, stabilendone la localizzazione. I comuni dovranno garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

Documenti e obblighi 

Carta di circolazione. In occasione del passaggio di proprietà, circostanza che comporterebbe la sostituzione della vecchia carta di circolazione con il nuovo documento unico, sarà possibile conservare la vecchia carta di circolazione. Sarà possibile chiederne la restituzione, a pagamento (secondo ammontare, modalità e criteri stabiliti da apposito decreto del Ministero dei Trasporti), e su di essa verrà apposto un segno di annullamento.

Slitta ancora il Documento unico. La conclusione delle procedure per l’introduzione del Documento unico di circolazione e di proprietà (iniziate in forma sperimentale un anno fa) viene rinviata dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. 

Veicoli immatricolati all’estero. L’obbligo di immatricolazione e targatura italiana (previsto dall’articolo 93, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del Codice della Strada) non opererà nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia, del personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, dei lavoratori frontalieri, del personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, nonché del personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero. Inoltre, se il veicolo è immatricolato in un Paese extra UE, restano ferme le pertinenti disposizioni dell’Unione Europea in materia di immissione temporanea.

Esportazione veicoli. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, la cancellazione potrà essere disposta purché il mezzo risulti in regola con gli obblighi di revisione o di visita e prova e non risulti pendente un provvedimento di revisione singola in conseguenza di incidente stradale. 

Nuove scadenze delle revisioni

A causa dell’emergenza da COVID-19, viene autorizzata la circolazione:

– fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione e a visita e prova entro il 31 luglio 2020;

– fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione e a visita e prova entro il 30 settembre 2020;

– fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre a revisione e visita e prova entro il 31 dicembre 2020.

Per accorciare le tempistiche per l’espletamento delle attività di revisione dei veicoli, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti tecnici potranno essere compiuti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministero dei Trasporti del 19 maggio 2017.

Altre novità 

Stop ai ricorsi al ministero dei Trasporti. Fino a oggi, contro i provvedimenti e le ordinanze dei comuni che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica era ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Trasporti, che aveva il potere di decidere in merito. Questa possibilità viene soppressa e i comuni avranno totalmente mano libera.

Banca dati dei permessi disabili. Al fine di agevolare sull’intero territorio nazionale la mobilità delle persone con disabilità, presso l’Archivio nazionale veicoli del Ministero dei Trasporti, sarà istituita una piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni disabili. Le procedure per l’istituzione di tale piattaforma verranno definite previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.