Comunicazioni Normative

Documento Unico di Circolazione e di Proprietà: cosa cambia

Il 1 giugno 2020 è stato ufficialmente introdotto il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), che andrà progressivamente a sostituire la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà (CdP cartaceo o CdP digitale).

Dopo diverse proroghe, dovute anche all’emergenza COVID-19, infatti, il Decreto Legislativo n. 98 del 29 maggio 2017 è entrato finalmente in vigore, portando con sé una novità che dovrebbe snellire le pratiche relative alle immatricolazioni, alle compravendite e alle modifiche dei veicoli.

 

Il DU è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione, nel quale sono annotati, inoltre, i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico.

Rispetto ad una “normale” carta di circolazione, il DU differisce unicamente in quanto, in basso a destra, nel 4° riquadro della prima pagina, sono indicati:

 

  • la data e il tipo di atto per la proprietà;
  • la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo;
  • il numero dei fogli che compongono il documento.

 

Il DU, che non riguarderà ciclomotori e minicar, consiste in un documento digitale, che sarà comunque stampabile e dovrà considerarsi obbligatorio per:

 

  • le immatricolazioni,
  • le reimmatricolazioni
  • i passaggi di proprietà.

 

Le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati fino ad ora mantengono comunque la loro validità, così come quelli che continueranno ad essere emessi fino al 31 ottobre 2020 (data entro la quale la totalità delle nuove procedure dovrà entrare a pieno regime), o fino a quando non intervenga la necessità di effettuare una nuova operazione che imponga il rilascio del DU.

 

Poiché l’emissione del DU avverrà progressivamente e in occasione della prima operazione effettuata (per i veicoli già immatricolati/iscritti al PRA), nel corso del tempo potranno coesistere veicoli dotati di Carta di Circolazione e CdP con veicoli già dotati, invece, di DU.

 

I documenti provvisori rimangono validi solo nel caso dell’oggettiva impossibilità di emettere il DU: nelle ipotesi ancora ammesse, le Motorizzazioni e gli Studi di consulenza possono comunque continuare a rilasciare, rispettivamente, l’estratto della carta di circolazione e la ricevuta sostitutiva al fine di consentire all’utente di poter circolare su strada.