Cointestazione dell’auto: cosa succede in caso di decesso?
La cointestazione dell’auto è una soluzione che qualche volta viene adottata dagli automobilisti italiani, soprattutto tra coniugi, ma anche tra genitori, da una parte, e figli dall’altra, oppure tra persone di nuclei familiari diversi.
Va detto che vi sono interpretazione normative diverse per quanto riguarda la gestione del premio assicurativo di un veicolo intestato a due persone diverse e, quindi, in questi casi, si dovranno valutare le regole che ogni compagnia assicurativa deciderà di darsi in proposito.
La cointestazione dell’auto conviene?
Avere un’auto cointestata significa essere entrambi proprietari dello stesso veicolo; sul libretto di circolazione saranno riportati entrambi i nomi; la vendita dovrà essere approvata da entrambi e servirà l’accordo di entrambi per la stipula dell’assicurazione.
Ma quali sono i vantaggi della cointestazione dell’auto?
A dire il vero non sono poi tantissimi e questo si spiega con l’intenzione del Legislatore di limitare il più possibile il numero di auto cointestate.
Se, infatti, andiamo a vedere il caso pratico di un nucleo familiare e di un’auto intestata contemporaneamente ad un padre e al figlio neopatentato, a esempio, come sarà decisa la classe di merito da attribuire a questa polizza?
Attenzione alla responsabilità solidale.
🚩Prima di intestare un veicolo a più persone, ricorda che per il Codice della Strada i proprietari sono responsabili “in solido”. Ciò significa che, se viene commessa un’infrazione con il veicolo (ad esempio rilevata da un autovelox) e il conducente non viene identificato, l’obbligo di pagare la sanzione ricade su tutti i comproprietari. L’Autorità potrà quindi richiedere il pagamento dell’intera multa a uno qualunque dei cointestatari. Allo stesso modo, in caso di incidente con colpa i cui danni superino il massimale assicurativo previsto dalla polizza, tutti i cointestatari potrebbero essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per la quota non coperta dall’assicurazione. Valuta bene questo aspetto, specialmente se i cointestatari non appartengono allo stesso nucleo familiare.
Il decreto Bersani, l’RC familiare e l’auto cointestata
In assenza di agevolazioni, a un veicolo di nuova immatricolazione o appena acquistato viene solitamente assegnata la classe di merito di ingresso (CU 14).
Tuttavia, se i cointestatari appartengono allo stesso nucleo familiare convivente (risultante dallo Stato di famiglia), è possibile usufruire delle agevolazioni previste dal decreto Bersani o dalla RC familiare, ereditando la classe di merito CU più favorevole maturata da uno dei componenti del nucleo su un altro veicolo di proprietà.
È importante ricordare che questo beneficio decade se uno dei cointestatari non è più residente nella stessa abitazione degli altri (ad esempio, un figlio che cambia residenza): in questo caso, per il calcolo del premio, verrà applicata al veicolo la classe di merito CU più sfavorevole tra quelle dei vari proprietari.
Nel caso in cui l’auto venga cointestata tra persone appartenenti a nuclei familiari diversi (come due amici o conviventi non registrati), non sarà possibile ereditare la classe di merito CU di uno dei soggetti. In questa fattispecie, è fondamentale che sulla Carta di Circolazione (o Documento Unico) siano correttamente registrati i nominativi di tutti i proprietari.
Va da sé che, in caso di vendita dell’auto, saranno necessarie le firme di entrambi i proprietari.
Irreperibilità e decesso di uno dei due proprietari
Il veicolo, in quanto bene mobile registrato ai sensi dell’art. 2683 del Codice Civile, è soggetto a un regime di pubblicità che impone la trascrizione di ogni variazione di proprietà presso il PRA. Cosa accade, dunque, se uno dei comproprietari viene a mancare o risulta irreperibile, bloccando di fatto la gestione o la vendita del mezzo?
L’art. 2688 del Codice Civile permette la cosiddetta “vendita da proprietario non intestatario”. In concreto, il cointestatario che ha l’effettivo possesso del bene può procedere alla vendita del veicolo anche senza la firma della parte mancante o degli eredi non ancora trascritti. Per farlo, occorre presentare un atto di vendita nella forma di dichiarazione unilaterale con firma autenticata, in cui il venditore si assume la piena responsabilità dell’atto. È importante però considerare due aspetti cruciali:
- i costi. Per garantire la “continuità delle trascrizioni” prevista dal codice, l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è dovuta in misura doppia (coprendo idealmente il passaggio non trascritto e quello attuale);
- la tutela dei terzi. Questa procedura non estingue i diritti di eventuali eredi o del comproprietario irreperibile, che potrebbero far valere le proprie ragioni in sede civile se la vendita ledesse i loro interessi economici.