Codice della strada

Come comportarsi in caso di incidente?

warning triangle 1412348_960_720 300x200Capita, purtroppo, di assistere al verificarsi di un incidente sulla strada o, peggio, di essere coinvolti in prima persona nel sinistro stesso.

Cosa dice la legge a proposito? Come ti devi comportare?

L’art. 189 del Codice della Strada prescrive che il conducente il cui comportamento sia ricollegabile al sinistro, è obbligato a fermarsi e a prestare assistenza a coloro che possano avere subito un danno alla persona.

Quale assistenza  prestare?

Va fatta qui una precisazione di ordine generale, ovvero che è necessario distinguere tra danni alle cose (auto) e danni alle persone. Nel primo caso, non si configura mai il reato, mentre nel secondo caso è proprio il Codice Penale che disciplina la situazione.

Una seconda riflessione concerne la tipologia di assistenza  che spetta al comune cittadino.

La legge non richiede a chiunque di improvvisarsi medico, di fare il massaggio cardiaco, di fasciare ferite o di riparare fratture scomposte. Al contrario, in caso di feriti, in particolare quelli più gravi, se non si sa come agire, è bene evitare ogni tipo di intervento diretto, che potrebbe infatti peggiorare la situazione.

Quello che, invece, la legge richiede è di contattare al più presto il soccorso stradale attraverso il numero unico di emergenza 112.

L’unica condizione che consente di mobilitare il ferito (per esempio, l’estrazione dall’auto) è data da una situazione di pericolo per lui, come potrebbe essere un’auto in fiamme.

In questo caso, bisognerà utilizzare tutte le accortezze del caso, come:

  • Passare un avambraccio sotto l’ascella del ferito e bloccare la sua testa contro la propria spalla;
  • Passare l’altro avambraccio sotto l’altra ascella e afferrare il polso del ferito appoggiandolo sull’addome;
  • Appoggiare delicatamente la testa del ferito contro la propria spalla e sostenerlo in maniera sicura;
  • Retrocedere tenendo ben bloccata la testa del ferito.

Danni alle persone e danni alle cose: la figura dell’omissione di soccorso

Nel caso dall’incidente siano risultati solo danni alle cose, ma il conducente non si fermi, è prevista la sanzione amministrativa da 296€ a 1.184€.

Nel caso, invece, di danno alle persone, chi non rispetti l’obbligo di fermarsi incorre nella reclusione da 6 mesi a 3 anni e nella sospensione della patente da 1 a 3 anni.

Il conducente che si dia alla fuga è passibile di arresto, a meno che, entro le 24 ore successive all’evento, non si presenti alle forze dell’ordine, autodenunciandosi.

Per l’omissione di soccorso alle persone ferite  , è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni. Il giudice può decidere per il concorso tra le due ipotesi di reato – la fuga e l’omissione di soccorso – oltre alla confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato stesso.

E se non si è coinvolti nell’incidente?

Vi è poi un altro articolo del Codice Penale, il numero 593, rivolto a tutti, anche a chi non sia stato direttamente coinvolto nell’incidente.

Recita così: “chiunque (…), trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità (….) è punito con la reclusione fino a un anno e con una multa fino a 2.500€”. Lo stesso articolo prevede che, se dal mancato intervento del cittadino in questione, dovesse derivare la morte del ferito suddetto, la pena potrà essere raddoppiata.