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Controlli di velocità e multe da autovelox senza operatore: cosa dice la Legge?

18956418482_5262045f5b_o 300x188Come altre volte è accaduto nel nostro Paese, anche le normative sulle multe con gli autovelox si sono sovrapposte per anni, parzialmente sostituite e parzialmente modificate, il che ha generato non poca confusione. E questo è vero non solo tra gli automobilisti (da questo punto di vista, sarebbe sufficiente moderare la velocità e rispettare i limiti imposti, anziché cercare poi di fare opposizione all’ammenda ricevuta), ma anche tra le Forze dell’Ordine.

Ma la direttiva Minniti sembra aver fatto chiarezza, una volta per tutte, su questo tema spinoso.

Le novità sono in vigore dal 17 agosto 2017, grazie ad una circolare emessa dal dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno; questa circolare, a sua volta, interpreta il D.M n. 282 del 13 giugno con cui il Ministero delle Infrastrutture ha definitivamente (si spera) disciplinato l’obbligo generalizzato di taratura dei rilevatori di velocità.

La situazione era confusa dall’epoca della direttiva Maroni dell’agosto 2009: era tempo che si facesse quindi un po’ di ordine in materia.

Senza perdersi in dietrologie, cosa dice oggi la legge a riguardo dei controlli di velocità?

Il tema è suddiviso in punti chiave.

La posizione della segnaletica

Primo fra tutti quello relativo alla posizione dei cartelli di avviso di controllo della velocità. La segnaletica fissa è prevista per tutti i controlli sistematici, nell’ambito di una programmazione coordinata dalle Prefetture. I cartelli devono essere posti in modo tale da evitare brusche frenate da parte di chi scorga all’improvviso l’indicazione. Queste frenate, infatti, potrebbero mettere a repentaglio anche la sicurezza degli altri automobilisti. La direttiva Minniti stabilisce le distanze minime come segue:

  • 250 metri su autostrade e strade extraurbane principali;
  • 150 metri su strade extraurbane secondarie e urbane con velocità superiore ai 50 km/h;
  • 80 metri per tutte le altre strade.

Allo stesso modo, il cartello non può distare più di 4 km dall’autovelox, pena la nullità della contravvenzione.

In tutti i casi in cui i controlli vengano effettuati con l’ausilio di postazioni mobili e non siano frequenti, né programmati, le Forze dell’Ordine devono apporre altri cartelli di preavviso (da poggiare direttamente a terra), che dovranno essere rimossi alla fine del servizio. Questi cartelli vanno ad aggiungersi a quelli fissi, se presenti.

La postazione di controllo

Anche la postazione di controllo deve essere visibile chiaramente. Non sarà sufficiente la segnaletica di preavviso, quindi, allo stesso modo in cui l’autovelox non dovrà essere nascosto dietro una siepe o su di un’auto “in borghese”.

Gli autovelox fissi, contenuti nei box (solitamente di colore arancione) non richiedono quindi la presenza fisica dell’agente, ma di una segnaletica ad hoc, che riporti il simbolo dell’organo di polizia.

Gli autovelox con postazioni mobili sono posizionati, di volta in volta, su di un cavalletto e richiedono espressamente la presenza fisica e continua di un poliziotto (o carabiniere) oppure di un’auto di servizio e quindi facilmente riconoscibile.

Omologazione, taratura e test degli autovelox

Sembra quasi scontato, ma la direttiva Minniti specifica anche quanto segue: le multe con autovelox sono valide solo se l’apparecchio è provvisto di certificato di omologazione inziale e di certificato di taratura (da eseguirsi almeno una volta l’anno).

Ma non è sufficiente: l’autovelox deve infatti essere sottoposto a verifiche periodiche che saranno comprovate dal verbale di verifica della perfetta funzionalità del dispositivo stesso. Ma qual è la periodicità di questi controlli?

Per tutti gli autovelox che operano in modalità istantanea i test devono essere svolti ogni 20 controlli; per quelli che operano in modalità media i test avranno la frequenza di uno ogni 100 controlli.

Come vengono effettuati i test? Le Forze di Polizia dovranno utilizzarli su strada senza comminare multe: questo serve per provare se il dispositivo sia in grado di attribuire a tutti i veicoli in transito una velocità e se la velocità possa ritenersi attendibile.

I test e i relativi risultati saranno citati nel verbale di infrazione e dovranno essere resi disponibili tra gli atti dell’ufficio procedente.