Auto

Cosa succede a chi guida un veicolo senza patente?

In auto senza patente

Esame patente BDa poco più di due anni, la guida senza patente non è più reato, ma “semplicemente” un illecito amministrativo.

Il D. Lgs. n° 8/2016 ha depenalizzato questo capitolo del Codice della Strada, modificando, almeno parzialmente, lo stato delle cose. Oggi, solo la reiterazione del comportamento illecito, infatti, comporta l’arresto.

Entrata in vigore il 6 febbraio 2016, la modifica del Codice della Strada prevede che chiunque venga fermato dalle forze dell’ordine per guida senza patente è punito con una sanzione pecuniaria da 5.000€ a 30.000€. Come sanzione accessoria, è altresì previsto il fermo amministrativo del mezzo per un periodo di tre mesi.

Bisogna però specificare che questa sanzione si applica, tra gli altri casi, anche a:

  • Conducenti di un veicolo che non abbiano conseguito la corrispondente patente di guida;
  • Automobilisti cui la patente sia stata revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato;
  • Automobilisti cui la patente non sia stata rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

Il rischio di arresto non scompare: la recidiva

Esistono, si diceva, dei casi in cui la depenalizzazione non esplica invece i suoi effetti. Si tratta di tutti i casi di reiterazione riscontrati dalle forze dell’ordine entro i due anni dall’illecito precedente. In questi casi, l’automobilista che sia trovato, nell’arco di 24 mesi, a guidare per almeno due volte senza patente, incorrerà nell’arresto fino ad un anno e alla confisca amministrativa del mezzo.

L’automobilista, poi, rischia l’arresto da 6 mesi a 3 anni, nel caso in cui sia sottoposto a misure di prevenzione (ex. art. 73 D.Lgs 159/2011)

La legge non ha effetto retroattivo. Questo significa che si applica solo ai casi accertati di guida senza patente a partire dal 6 febbraio 2016 e non a quelli precedenti.

Il pagamento delle sanzioni

Questi illeciti, prima della modifica del Codice della Strada, costituivano reato. Se il legislatore, da un lato, è intervenuto con la depenalizzazione delle suddette ipotesi, dall’altro, ha innalzato il fattore di deterrenza: le ammende infatti, rispetto al quadro precedente, sono state raddoppiate o triplicate, a seconda dei casi.

La multa è immediata, in caso di controllo. Vi sono 60 giorni di tempo, per pagarla in misura ridotta (il minimo indicato dal testo), con un ulteriore “sconto”, in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione.

In auto senza patente: altri casi

Esistono altri casi di “generica guida senza patente”, che potremmo definire in qualche modo meno gravi rispetto ai precedenti.

Uno di questi si manifesta quando, al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine, ci si accorga di non avere con sé la patente. In questo caso, l’ammenda prevista è  dai 41€ ai 169€; vi sono poi 24 ore di tempo, entro le quali si dovrà esibire il documento in regola, presso gli uffici indicati dall’agente che aveva effettuato la constatazione. Chi non dovesse ottemperare entro i tempi previsti, pagherà un’ammenda da un minimo di 422€ ad un massimo di  1.697€.

La guida con patente scaduta, è punita con ammenda da un minimo di 155€ ad un massimo di 625€, cui si aggiunge la sanzione accessoria del ritiro della patente. Si danno poi due casi: se la patente è scaduta da almeno tre anni, la Motorizzazione richiederà di sostenere nuovamente l’esame (teorico e pratico); diversamente, trascorsi 10 giorni dal ritiro della patente, l’automobilista dovrà, nell’ordine, sottoporsi alla visita medica per il rinnovo della patente; passare dall’ufficio di polizia a ritirare il documento scaduto; seguire i passi successivi per richiedere il rinnovo del documento.

Un ultimo caso previsto dalla legge è quello della guida con patente diversa da quella richiesta per il mezzo che ci si trova a condurre. In questo caso, la sanzione varia da 2.257€ a 9.032€, cui si potrebbero inoltre aggiungere ulteriori sanzioni accessorie.