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Duplicato della targa: cosa fare in caso di smarrimento, furto o deterioramento?

È necessario effettuare il duplicato della targa di un veicolo, che esso sia un’autovettura, un motociclo o un ciclomotore, quando la targa originale è stata rubata, smarrita o ancora è oggetto di deterioramento o illeggibilità. Ma quali sono le procedure utili a ottenere una nuova targa e perché è così importante che sia facilmente leggibile?

Duplicato targa: i casi previsti dalla legge

La targa è l’elemento distintivo di ogni automobile e non è importante solo a fini assicurativi ma soprattutto rappresenta l’ordine identificativo del veicolo stesso e del suo proprietario. Ogni vettura che circola su pubblica strada deve essere immediatamente riconoscibile da parte delle Autorità competenti. Quando un cittadino, infatti, viene fermato dalla Polizia Municipale o da qualsiasi altro tutore dell’ordine e della sicurezza, la targa del suo mezzo fornirà informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento dell’identità del proprietario e della storia del veicolo. Ecco perché, se una targa è illeggibile per deterioramento, oppure è addirittura mancante, l’auto non potrà circolare.

Può succedere però che una delle due targhe, o entrambe, vengano smarrite. È il caso, ad esempio, in cui il supporto su cui sono fissate si allenta o si usura. È possibile dover richiedere un duplicato della targa anche nel caso in cui vengano rubate o danneggiate (ad esempio a seguito di un incidente) o, ancora, diventino illeggibili e quindi non più utili ad identificare la vettura e il suo proprietario.

È in tutti questi casi che, per non incorrere in un comportamento contrario a quanto previsto dal Codice della Strada, bisogna richiedere il duplicato della targa dell’auto. L’obbligo di denunciare il furto, lo smarrimento o la distruzione delle targhe e la reimmatricolazione con nuove targhe, nuova Carta di Circolazione e nuovo Certificato di Proprietà in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento è prescritto proprio nel Codice della Strada, dall’articolo 102. Il Codice della Strada, inoltre, disciplina tutti i casi in cui è necessario richiedere la duplicazione della targa di un mezzo di trasporto. Come già accennato le ipotesi più frequenti sono il furto e lo smarrimento, anche di solo di una delle due targhe presenti sul veicolo. In caso di furto, il proprietario del mezzo ha 2 giorni di tempo per denunciare il fatto: il rischio maggiore è che, se la targa è stata rubata o smarrita, potrebbe essere impiegata da un malintenzionato per compiere un reato.

Denunciare: il primo passaggio prima di richiedere il duplicato della targa

Nell’eventualità di furto o di smarrimento quindi la prima cosa da fare sarà quella di sporgere denuncia presso le Forze di Polizia entro 48 ore dalla constatazione della perdita o della sottrazione delle targhe.

Una volta trascorsi 15 giorni senza che le targhe stesse siano state ritrovate, si può poi procedere con la richiesta di reimmatricolazione e reiscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

 

Generalmente queste operazioni devono essere svolte dal proprietario dell’auto. Tuttavia, è possibile delegare un terzo, purché provvisto di:

 

  • Regolare delega rilasciata dal proprietario per il PRA;
  • Fotocopia di un documento di identità del proprietario;
  • Modello TT2120 per l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Duplicato targa: gli uffici da contattare e i documenti da presentare

Come per la maggior parte delle pratiche relative alle vetture e alla loro circolazione sulle strade pubbliche, anche quella della sostituzione delle targhe passa attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) tramite il modulo TT 2119 ma, solo nel caso in cui il soggetto, tra gli altri documenti, abbia anche il Certificato di Proprietà del veicolo. Altrimenti è possibile rivolgersi a un’Agenzia ACI o a un’altra Agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche. Se si desidera invece evitare di fare la coda negli uffici delle agenzie, è possibile svolgere in autonomia la pratica direttamente online, navigando sul sito della Motorizzazione Civile.

Contestualmente alla richiesta di reimmatricolazione, inoltre, si procederà anche al rinnovo dell’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico.

 

La nuova iscrizione del veicolo presso il PRA è necessaria quanto la nuova immatricolazione. Il modulo richiesto è l’NP2 e deve essere opportunamente compilato: tra i dati richiesti c’è il codice fiscale del proprietario. Per reperire il modulo è sufficiente recarsi presso le sedi Aci, presso gli STA o le motorizzazioni ma è anche possibile, sempre gratuitamente, scaricarlo online.

È necessario ricordare che il rinnovo di iscrizione va presentato al PRA entro 60 giorni dalla data di rilascio della nuova carta di circolazione.

In tutti i casi precedentemente visti, i documenti da preparare e presentare sono:

  • Fotocopia di un documento di identità del proprietario del veicolo (ove sia indicata la residenza del soggetto); eventuale traduzione ufficiale in italiano, in caso di documento redatto in lingua straniera;
  • Modulo DTT2119, ovvero la richiesta di nuova immatricolazione(il modulo è reperibile gratuitamente presso gli STA del PRA e gli uffici provinciali della Motorizzazione)
  • Modello NP2, per la richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA(si può stampare il modulo dal sito o lo si può ritirare presso uno degli Sportelli Telematici dell’Automobilista);
  • Carta di Circolazione;
  • Certificato di Proprietà(in caso di furto dell’auto e del relativo Certificato di Proprietà, questo va sostituito dalla relativa denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza o da una dichiarazione sostitutiva);
  • Denuncia di smarrimento, furto o distruzione delle targhe presentata alle Autorità o dichiarazione sostitutiva in caso;
  • Targhe deteriorate o l’eventuale targa rimasta.

Spesso, infatti, capita che il mezzo sia privo solo di una delle due targhe e, quindi, il proprietario ha ancora in custodia la seconda targa. In tal caso è consigliabile portare con sé anche la targa ancora presente sul veicolo e un documento di riconoscimento del proprietario stesso. Nel caso in cui il documento appartiene a una persona straniera, scritto in lingua diversa dall’italiano, il soggetto dovrà presentare all’ufficio preposto una traduzione in italiano; il documento tradotto deve tuttavia essere certificato come conforme al corrispondente testo in italiano e, di questo, si occupano l’ambasciata o il consolato, in quanto dispongono di traduttori ufficiali e riconosciuti. Inoltre, nel caso in cui sul documento di identità non fosse indicata la residenza, è necessario procurarsi un documento che la certifichi. Qualora, invece, si tratti di persona giuridica, è sufficiente una dichiarazione del rappresentante legale dell’azienda che certifica la sede di residenza.

Se il proprietario non è cittadino europeo ma extracomunitario con residenza sul territorio italiano, dovrà accompagnare alla documentazione un permesso di soggiorno valido. Nel caso in cui il permesso sia scaduto è sufficiente presentare la ricevuta postale, o la sua copia, che attesta la pratica di rinnovo in corso. In alternativa, per chi ha diritto a soggiornare per un periodo di tempo prolungato, è sufficiente la fotocopia del permesso di soggiorno della CE.

Duplicato targa: i costi da sostenere

L’operazione per ottenere un duplicato delle targhe dell’auto comporta alcune spese fisse, tra cui:

  • Imposta di bollo per l’iscrizione al PRA: 32€
  • Imposta delegazione ACI: 27€
  • Diritti di riscossione per la Motorizzazione: 10,20€
  • Imposta di bollo per la reimmatricolazione: 32€
  • Duplicato della targa dell’auto: il prezzo viene stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e può variare da Provincia a Provincia.