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Scadenza assicurazione auto e proroga 15 giorni

La normativa sulla proroga della scadenza assicurazione auto ha subito nel tempo alcune modifiche. Volendo soffermarsi sull’attualità basta ritornare alla fase più problematica legata alla pandemia da COVID-19, nel 2020, quando l’allora governo in carica, presieduto da Giuseppe Conte, decise di estendere da 15 a 30 giorni il periodo di comporto di un’assicurazione RCA scaduta. Tale dilazione si era resa necessaria per le difficoltà create dal pesante lockdown primaverile dello scorso anno. Gli ultimi a beneficiare dell’estensione del periodo di comporto sono stati gli utenti la cui assicurazione scadeva entro e non oltre il 31 luglio 2020. Dal primo agosto l’intervallo di tempo utile era stato reintegrato ai 15 giorni canonici.

L’abolizione del tacito rinnovo per la polizza RCA.

Legata alla scadenza assicurazione auto c’è l’abolizione del tacito rinnovo. Questa norma è stata introdotta il 1° gennaio 2013 trasformando il “tacito rinnovo” in un atto volontario dell’utente in prossimità della scadenza della polizza RCA. Alla scadenza annuale la polizza ha 15 giorni di ulteriore validità, salvo che nel frattempo non venga sottoscritto un nuovo contratto assicurativo. In sostanza si può circolare con l’assicurazione auto scaduta fino al 15° giorno dalla data della scadenza (art. 1901 del Codice Civile, comma 2). A partire dalla mezzanotte del giorno successivo al 15° giorno il veicolo, se non interviene nel frattempo il rinnovo, risulta privo di copertura assicurativa. E’ bene sottolineare che entro i 15 giorni dopo la scadenza l’utente non subisce sanzioni in caso di controlli ed è pienamente coperto in caso di sinistro.

Sanzioni per veicoli privi di copertura assicurativa.

L’articolo 193 del Codice della Strada individua una serie di sanzioni se un veicolo risulta privo di copertura assicurativa in caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine. Queste sanzioni possono essere di natura pecuniaria e prevedono il sequestro del mezzo almeno fino alla stipula di un nuovo contratto assicurativo della durata di almeno 6 mesi. Nel caso in cui non vengano pagati gli oneri relativi al sequestro e la relativa multa, si può arrivare anche alla confisca del mezzo. Causare un sinistro alla guida di un veicolo privo di assicurazione comporta anche pesanti sanzioni penali. Si possono ridurre a un quarto le sanzioni amministrative e pecuniarie nel caso in cui l’assicurazione auto venga rinnovata entro il 30° giorno dalla scadenza annuale, oppure, sempre entro il 30° giorno, il mezzo sanzionato venga demolito e radiato dal PRA. Il rinnovo della polizza RCA è dovuto anche nel caso di veicolo inutilizzato ma parcheggiato in luogo pubblico. Si può incorrere, infine, anche nella sospensione della patente, da 1 a 2 mesi, se il mancato rinnovo della polizza RCA viene rilevato per 2 volte nell’arco di un biennio.

Sinistri causati da mezzi con assicurazione scaduta

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, gestito dalla Consap assieme al Ministero dello Sviluppo Economico e dall’IVASS, ha lo scopo di risarcire l’utenza coinvolta in un incidente con un mezzo privo di copertura assicurativa. Successivamente il Fondo si rivarrà sull’utente responsabile, privo di RC Auto. Se l’assicurazione di chi causa il sinistro è scaduta da oltre 15 giorni la controparte non può rivalersi in alcun modo. Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada copre anche sinistri causati da conducenti su auto rubate o che si danno alla fuga dopo avere causato il sinistro e non vengono rintracciati.