Auto

Si può vendere un’auto con fermo amministrativo?

Una domanda che spesso si legge o si sente porre nei dibattiti sul tema è se l’auto sottoposta a fermo amministrativo possa essere venduta e possa dunque essere acquistata; oppure se la vendita sia da considerarsi nulla, a seguito del gravame del fermo sul veicolo.

Ma, innanzitutto, di cosa si tratta?

Il fermo amministrativo dell’Agenzia delle Entrate

autohandel 3100603_960_720 300x225Il fermo amministrativo è un procedimento cautelare e poi esecutivo che l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia) può attivare nei confronti dei contribuenti, cui sia stata notificata una cartella esattoriale non pagata entro il tempo limite di 60 giorni. Gli agenti di riscossione, qualunque siano, provvedono a disporre il blocco dei mezzi a motore intestati al debitore.

Il fermo amministrativo non si applica quindi solo alle auto, ma anche a scooter, moto, macchine agricole, pullman: tutto ciò, insomma, che possa costituire una garanzia di credito per gli Enti impositori.

La prima conseguenza di un fermo amministrativo sull’auto è quella di non poter circolare fino alla completa estinzione del debito.

Viene quindi da chiedersi se il veicolo in questione possa essere venduto. La risposta in questo senso è affermativa: è possibile vendere un’auto colpita da fermo amministrativo, mentre non è possibile radiarla dal PRA, demolirla o esportarla all’estero.

Le sanzioni, per chi non ottemperi o contravvenga a queste indicazioni, sono piuttosto salate: si va da un minimo di 1.988€ ad un massimo di 7.953€. A questo, si aggiunge la confisca del veicolo.

Cosa fare in caso di acquisto di un usato

È quindi fondamentale fare molta attenzione, sia nel caso il proprio veicolo venga sottoposto a fermo, sia, soprattutto, nel momento in cui si acquisti un’auto usata.

Ma quali sono gli strumenti che un privato cittadino può utilizzare per proteggersi da un acquisto, che rischia di essere incauto?

Innanzitutto, anche se sembra scontato, vanno sottolineati alcuni punti fondamentali:

  • L’acquisto di un’auto soggetta a fermo amministrativo è consentito dalla legge;
  • Chi acquisti un’auto su cui gravi il suddetto fermo, al pari del precedente proprietario, non potrà né circolare, né demolire, né radiare, né esportare all’estero il mezzo;
  • Affinché il veicolo possa tornare a circolare liberamente, il debito dovrà essere estinto.

Obblighi delle parti e consigli

A questo punto, però, i contorni della faccenda non sono chiarissimi.

Da un lato, infatti, si considera che la responsabilità sia sempre in capo a chi acquista il mezzo; dall’altra si suppone che il venditore debba informare l’acquirente che il mezzo oggetto della compravendita è sottoposto a fermo amministrativo.

In mancanza di ciò, il nuovo proprietario dell’auto può richiedere, alternativamente, la risoluzione del contratto (la sua nullità comporterà la restituzione della somma versata) o la riduzione del prezzo di vendita.

Per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli, al momento di acquistare un veicolo usato è buona regola informarsi presso il PRA se sussistano gravami sul mezzo: il Pubblico Registro Automobilistico, infatti, tiene nota di tutti gli eventuali fermi sull’auto e della loro risoluzione.

La soluzione più sicura è quella di rivolgersi ad un’agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche o, in alternativa, ci si dovrà rivolgere al PRA e comunicare il numero di targa dell’auto che si sta per acquistare.

L’attenzione dovrà essere comunque elevata, in quanto dei fermi amministrativi sui mezzi a motore non è presente alcuna annotazione né sul Certificato di proprietà, né sul foglio complementare e neanche sulla Carta di circolazione.