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Rinnovo assicurazione auto, come funziona il periodo di tolleranza

assicurazione auto online comparareL’assicurazione auto garantisce la protezione e la sicurezza sulle strade, e costituisce un improrogabile impegno periodico per qualunque automobilista. Nel corso degli anni, le regole che ne disciplinano il rinnovo hanno subito significative trasformazioni, tra cui l’abolizione del tacito rinnovo, a inizio 2013.

Durante la pandemia da Covid-19, il periodo di comporto, o di tolleranza, per le polizze RCA scadute fu temporaneamente esteso da 15 a 30 giorni. A partire dal primo agosto 2020, tuttavia, si è ritornati ai consueti 15 giorni di tolleranza dopo la data di scadenza del contratto. Ma cosa significa esattamente?

L’abolizione del tacito rinnovo ha rappresentato un punto di svolta significativo nel panorama delle assicurazioni auto. Prima di tale modifica normativa, i contratti potevano prevedere il rinnovo automatico della polizza alla scadenza, a meno che l’assicurato non inviasse formale disdetta nei tempi previsti. Con l’abolizione del tacito rinnovo, invece, la prosecuzione della copertura RCA è diventata una scelta attiva ed esplicita dell’automobilista.

Rinnovo assicurazione auto: il periodo di tolleranza

All’approssimarsi della scadenza della polizza auto, l’impresa ha l’obbligo di inviare all’assicurato con almeno 30 giorni di anticipo l’attestato di rischio e la proposta di rinnovo; il contraente, dal canto suo, può scegliere se rinnovare la polizza con la stessa compagnia assicurativa, valutando anche eventuali modifiche o aggiunte alle precedenti coperture, oppure può cercare alternative diverse sul mercato. E per decidere, dispone in genere di un margine temporale anche dopo la scadenza del contratto. La normativa vigente infatti stabilisce:

  • Periodo di comporto (o di tolleranza). Dopo la scadenza della polizza, il contratto rimane ancora valido per i successivi 15 giorni.
  • Validità della garanzia RCA. Durante i 15 giorni di tolleranza, la garanzia RCA è ancora valida e operante.
  • Niente sanzioni. Nel periodo dei 15 giorni di comporto, l’assicurato non è soggetto a sanzioni in caso di controlli stradali, e gli eventuali sinistri risulteranno in copertura.
  • Cessazione della copertura. Se entro il 15° giorno dalla scadenza non viene sottoscritto un nuovo contratto assicurativo, dal giorno successivo il veicolo risulterà privo di copertura

Garanzie Accessorie, cosa succede al rinnovo?

Alla luce dell’attuale impianto normativo, anche le garanzie accessorie dell’assicurazione auto, come Infortuni del Conducente, Kasko e MiniKasko, Furto e Incendio o Cristalli non prevedono il rinnovo automatico.
Tuttavia, in situazioni come l’acquisto di un nuovo veicolo, le garanzie accessorie potrebbero essere disciplinate da contratti distinti per i quali, in base alle singole condizioni contrattuali, la clausola del tacito rinnovo potrebbe essere ancora applicabile. Quando invece le coperture opzionali sono collegate direttamente al contratto di polizza RCA principale, ne seguono la durata e la naturale scadenza annuale senza rinnovo automatico. In ogni caso, è essenziale monitorare con attenzione i termini e le scadenze per accertarsi che le garanzie siano sempre in linea con le proprie esigenze.

Cosa fare alla scadenza dell’assicurazione auto

In prossimità della scadenza dell’assicurazione auto, gli utenti possono considerare le seguenti alternative, in base alle proprie esigenze:

  • Rinnovare subito il contratto con la stessa compagnia. Qualora si intenda mantenere il rapporto con l’assicurazione precedente, è possibile acquistare subito la polizza di rinnovo, eventualmente confermando o modificando le garanzie accessorie a copertura.
  • Cambiare assicurazione. Nel caso si desideri esplorare offerte o servizi diversi, è possibile optare per il cambio di impresa assicurativa. Tale scelta non richiede comunicazioni di disdetta alla precedente né comporta penalità di alcun tipo. È sufficiente stipulare un nuovo contratto. Con piattaforme specializzate, è possibile ottenere un preventivo personalizzato in pochi istanti e senza impegno.

Inoltre, è importante ricordare che il 23 dicembre 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 e che, tra l’altro, amplia l’obbligo assicurativo anche ai veicoli utilizzati in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e introduce una nuova disciplina per la sospensione volontaria della polizza RC Auto, prevedendo comunque delle deroghe all’obbligo di assicurazione.