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Risarcimento diretto assicurazione: l'indennizzo diretto

 

Come richiedere l'indennizzo diretto assicurazione auto e moto in caso di sinistro

 

 

Con l’introduzione della procedura di Indennizzo Diretto, le Compagnie assicurative RC Auto hanno concordato una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in caso di incidente stradale: l'assicurato è infatti pagato direttamente dalla propria compagnia, non da quella che assicura il veicolo responsabile del sinistro.

La procedura di Indennizzo Diretto (o Risarcimento Diretto) è in vigore dal 1° febbraio 2007, ed è stata concepita per facilitare gli assicurati, i quali, per recuperare i danni subiti (al veicolo e/o conseguenti a lesioni lievi della persona).

Per conoscere tutti i dettagli della “procedura CARD” (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) puoi consultare l’apposita sezione del sito dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Di seguito indichiamo in quali casi è possibile usufruire del Risarcimento Diretto. Per qualunque dubbio o chiarimento  il Servizio Assistenza Sinistri è comuqnue a tua completa disposizione al numero 848.788.168.


Casi in cui è possibile applicare il Risarcimento Diretto:

  • L'incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore)
  • Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
  • Entrambi i veicoli sono identificati ed assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.
  • Le lesioni riportate dai conducenti, se presenti, non sono superiori al 9% di invalidità permanente (si tratta di danni cosiddetti "micropermanenti").
  • I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa (cosiddetti ciclomotori con "targa nuova 2006") ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n°. 153.


Casi in cui non può essere applicato il Risarcimento Diretto  

  • Quando nell'incidente siano coinvolti più di due veicoli a motore.
  • Quando non c'è stato un urto diretto tra i due veicoli (es. i mezzi non si sono "toccati" oppure l' urto è stato solo con il carico sporgente dall'altro veicolo).
  • Quando non c'è stato urto con il veicolo del responsabile dell'incidente (es. un veicolo causa un incidente ma senza urtare gli altri mezzi).
  • Quando il sinistro non è avvenuto in Italia.
  • Quando non sia stato possibile identificare il veicolo responsabile.
  • Quando anche solo uno dei veicoli coinvolti ha targa estera.
  • Quando l'urto è avvenuto con un rimorchio non agganciato alla motrice (es. carrello o roulotte in sosta o spostate a mano).

In tutti questi casi sarà necessario richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, rivolgendosi alla Compagnia che assicura il veicolo guidato dal responsabile dell'incidente.

Nei casi in cui non possa essere applicato il Risarcimento Diretto, occorre inviare una Raccomandata A/R con la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di assicurazione della controparte responsabile del sinistro.


La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi

  • Data, luogo e ora del sinistro
  • Generalità delle parti coinvolte
  • Dinamica dell’incidente
  • Dati dei veicoli coinvolti
  • Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni
  • Indicazione di eventuali lesioni subite
  • Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente
  • Per scaricare e stampare il modulo preimpostato clicca qui
  • Sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ISVAP puoi trovare l'elenco di tutte le compagnie assicuratrici italiane, con l'indirizzo della sede legale cui inviare la raccomandata di richiesta danni
     

Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a mezzo del proprio Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione di un Comitato, presieduto dal Presidente della Società, composto da rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Economia, della Consap, delle Imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli.

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